FAQ

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F.A.Q.


FORMULARIO

D: La consegna può essere fatta a mano presso gli uffici dell’ACMA a Milano?
R: No. Unicamente per spedizione postale a mezzo Posta Raccomandata 1 veloce A.R. come dal punto 2.2 della Procedura di Selezione. Si ricorda l’obbligo di inviare il formulario on-line entro il 31/12/2012 e la necessità di far pervenire la documentazione relativa alle candidature ad ACMA entro venerdì 4 gennaio 2013

D: Il referente dell’intervento può essere diverso dal soggetto proponente?
R: Sì. Tuttavia, qualora trattasi di soggetto esterno (società, ente, progettista) va specificata la posizione nella “Qualifica” punto 1.3 del Formulario. Nella sezione “Dichiarazioni” del Formulario (da scaricare in formato .pdf, compilare e firmare) il proponente deve sottoscrivere “[…]di essere stato autorizzato da parte dell’ente proponente che rappresento alla compilazione della presente scheda […]”. Si presume che il referente abbia ricevuto una delega scritta da parte del soggetto proponente.

D: Il referente dell’intervento del punto 1.3 del Formulario deve essere lo stesso che sottoscrive le Dichiarazioni o Ente pubblico?
R: Si. E’ l’unico referente del progetto. Sarà il soggetto che riceverà l’e-mail di conferma e che dovrà sottoscrivere le Dichiarazioni e inviare la documentazione richiesta.

D: Bisogna allegare la delega del soggetto proponente al referente dell’intervento, qualora quest’ultimo è esterno all’amministrazione.
R: Non è previsto in quanto il referente sottoscrive le Dichiarazioni di “essere autorizzato da parte dell’ente proponente che rappresento alla compilazione della presente scheda e garantisco in merito alla veridicità dei contenuti […]”.

D: Punto 2.4 – nella compilazione del Formulario come si stabilisce l’ambito di intervento?
R: Per ambito di intervento si intende l’ambito territoriale che investe un determinato progetto. La finalità della domanda è di localizzare geograficamente l’intervento e delimitare le azioni su uno specifico territorio.
D: Possiamo avere ragguagli sul punto 2.4 Ambito, 2.5 Tipologia di intervento?
R: Al punto 2.4 si deve indicare il territorio a cui l’intervento fa riferimento. Se trattasi di una parte di territorio comunale, provinciale, regionale o l’intero territorio di competenza o se sono aree territoriali di enti diversi.
Nel punto 2.5 si deve indicare la tipologia dell’intervento, se trattasi di un piano o un programma che regola la trasformazione territoriale e che ha indicazione chiare sulla pianificazione paesaggistica o se trattasi di interventi progettuali realizzati. Maggiori dettagli su questo punto sono presenti all’interno dell’introduzione alla scheda di iscrizione.

D: E’ obbligatorio inserire le immagini in fondo al Formulario?
R: Non è obbligatorio ma è consigliato. Le informazioni sintetiche inviate all’interno del Formulario servono a illustrare in modo efficace gli interventi.

ALLEGATI AL FORMULARIO

D: Come presentazione del candidato si intende la presentazione dell’amministrazione pubblica che propone la propria candidatura o del progettista dell’opera?
R: Per presentazione del candidato (non superiore a tre pagine) da inviare in formato digitale si intende in prima istanza una presentazione che permetta di valutare l’ammissibilità  del candidato al Premio così come individuati nell’art. 2 del Regolamento COE “[…]: collettività locali e regionali, e i loro raggruppamenti, che, nell’ambito della politica del paesaggio di una Parte contraente la presente Convenzione, abbiano attuato una politica, ecc.”.
In particolare, per le organizzazioni non governative, va specificata l’esperienza maturata nell’ “apporto particolarmente rilevante alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio”
Per le collettività locali e regionali transfrontaliere, nonché i raggruppamenti di collettività locali o regionali, va esplicitata la condizione posta nel regolamento: “gestiscano in comune il paesaggio in questione”.
Riteniamo tuttavia che in questa relazione si possa fare menzione anche a tutti i soggetti che abbiano partecipato direttamente o indirettamente alle varie fasi della progettazione.

D: La descrizione dell’intervento può contenere delle immagini?
R: Si.

D: I posters illustrativi devono contenere l’intestazione “Landscape Award of the Council of Europe”?
R: Nell’articolo 3 del Regolamento COE non è specificato alcunché a riguardo. Riteniamo comunque preferibile inserire nei poster i dati identificativi sintetici dell’intervento: Proponente, titolo, ambito, paese, ecc.

D: Esistono prescrizioni di qualche tipo su formato, contenuti e caratteristiche grafiche dei posters?
R: No. Nell’art. 3 del Regolamento COE non se ne fa menzione. Si presume che la scelta delle caratteristiche grafiche dei posters per la presentazione dell’intervento spetti al singolo candidato.

D: E’ possibile presentare integrazioni successivamente all’invio del 31 dicembre?
R: Per il progetto selezionato vale quanto previsto nel punto 4 della Procedura di Selezione “[…] il MiBAC, qualora lo ritenesse necessario, si riserva di chiedere ulteriori materiali a completamento della documentazione presentata”, tenendo presente che la candidatura inviata dovrà essere recapitata al COE entro il 25 gennaio 2013.”

D: Qualora l’intervento venisse selezionato come candidato italiano, i dati inseriti nel Formulario informatizzato all’atto dell’iscrizione saranno impiegati come materiali per la presentazione al Consiglio d’Europa?
R: No. Le informazioni presenti nel Formulario verranno impiegati unicamente nella fase di selezione. A discrezione del proponente è possibile impiegare le stesse informazioni all’interno delle due relazioni richieste.

D: Per il 31 dicembre 2012 basta la descrizione di massimo 20 pagine in italiano (la traduzione inglese può essere consegnata dopo)?
D: Tutti i materiali prodotti devono essere obbligatoriamente prodotti in lingua inglese o francese?
D: È possibile consegnare la descrizione dell’intervento in italiano anziché in una delle lingue ufficiali della comunità europea (inglese-francese)?
R: La documentazione che il MiBAC dovrà inviare al Consiglio d’Europa dovrà essere in lingua inglese o francese. Tuttavia, visti i tempi ristretti, per agevolare la partecipazione si fa presente che la presentazione del candidato e la descrizione dell’intervento potranno essere consegnate in italiano. Per assicurare la corretta interpretazione del testo ed agevolare i tempi di spedizione, il soggetto proponente si impegna comunque a far pervenire in tempo utile anche le relazioni in una delle lingue inglese o francese. I testi contenuti nei posters devono essere necessariamente in lingua inglese o francese.

D: È possibile allegare ai documenti di candidatura eventuali pubblicazioni sul lavoro in oggetto?
R: Nell’ultimo paragrafo del punto 2.2 della Procedura di Selezione Presentazione delle proposte di candidatura (vedi artt. 2 e 3 Regolamento COE) è scritto “Gli elaborati ricevuti in difformità o incompleti rispetto alle suddette indicazioni non saranno presi in considerazione ai fini della selezione”. L’invio di ulteriori materiali documentativi aggiuntivi non comporta quindi motivo di esclusione dalla Procedura di Selezione.

IDONEITA’ DI PARTECIPAZIONE

D: Cos’è l’art. 2 del Regolamento COE?
R: Trattasi dell’art. 2 Qualificazione dei candidati del “Regolamento del premio”. COE è acronimo di Consiglio d’Europa.

D: Se un intervento precedente ai tre anni è composto da più progetti, alcuni realizzati altri in fase di realizzazione cosa si può candidare?
R: Nel caso di interventi complessi è possibile una doppia candidatura sempreché chiaramente descritta nella articolazione  e nelle specifiche finalità. Per quanto riguarda un intervento composto da più azioni sul territorio come intervento indiretto, specificando i risultati concreti realizzati o in corso d’opera. Per quanto riguarda i singoli progetti realizzati sarebbe opportuno scegliere quello maggiormente rappresentativo (concluso da almeno tre anni) proponendolo come intervento diretto facente parte di una azione più complessa, ovviamente da specificare ed illustrare.

D: Quali progetti ed interventi possono candidarsi al premio?
R: Tutti gli interventi  documentabili secondo i criteri di attribuzione del Premio presenti nell’allegato al Regolamento COE.

D: Al premio si possono candidare le sole opere, lavori ed interventi realizzati? Oppure al premio possono partecipare anche piani e progetti per il paesaggio, attivati ai sensi della Convenzione europea secondo modalità partecipative e conclusi sul piano amministrativo e delle Procedure?
R: Si possono candidare al premio le realizzazioni “[…] espressione concreta della salvaguardia, gestione e/o pianificazione di paesaggi. Per espressione concreta si intende interventi realizzati e operanti da almeno tre anni al momento della presentazione delle candidature.” (Criterio 1 Dell’Allegato del Regolamento COE). Riportiamo di seguito una parte dell’introduzione alla scheda di iscrizione “[…]Per interventi diretti si intendono tutti quei progetti che presiedono ad una specifica trasformazione fisica e strutturale del paesaggio all’interno di un determinato territorio. In tal caso i termini dei tre anni indicati dal regolamento come periodo necessario per verificare la concretezza della realizzazione si intendono a partire dalla data dell’inizio della sua fruizione. Gli interventi indiretti raccolgono invece tutte quelle azioni materiali ed immateriali (piani, normative, altro) previste dalle istituzioni locali e volte alla salvaguardia e alla valorizzazione del carattere del proprio paesaggio, sia tematiche che integrate alla programmazione territoriale. In questo senso il termine dei tre anni è relativo all’efficacia amministrativa del provvedimento.”

D: Cosa si intende per progetti realizzati da almeno tre anni? Vale l’anno solare? Ovvero, se un progetto ha iniziato il suo iter procedurale (per l’avvio della progettazione) nel dicembre 2009 (convenzione sottoscritta dagli Enti promotori), si considerano validi i tre anni (2007-2008-2009)?
R: Si intende che la fruizione di un progetto (se diretto) o l’efficacia amministrativa di un provvedimento (se indiretto) abbia come data il 31 dicembre 2009 o data precedente.

D: Si possono proporre progetti in itinere amministrativo o non ancora del tutto realizzati?
R: I progetti presentati che non rispettano i requisiti previsti dal Regolamento COE non saranno candidabili al Premio.

D: Possono candidarsi strumenti urbanistici di tipo gestionale quali guide per l’inserimento paesaggistico degli interventi?
R: Possono essere presentati progetti documentabili che prendano le linee guida come riferimento. Non possono invece essere prese in considerazione proposte che non abbiano prodotto effetti, azioni, progetti documentabili.

D Sono ammessi alla selezione gli strumenti di pianificazione territoriale che abbiano dedicato ampio spazio al paesaggio nello spirito, ed in attuazione, della Convenzione e, per l’Italia, del Codice Urbani (nello specifico i Piani Territoriali di Coordinamento provinciali)?
R: I piani candidabili devono aver chiuso il complessivo iter procedurale di approvazione da almeno tre anni, e resi efficaci dall’adeguamento agli stessi degli strumenti urbanistici. Devono inoltre chiaramente dimostrare(rispondendo alle domande della scheda) quale azione concreta in termini di salvaguardia, conservazione e valorizzazione hanno prodotto.

D: Potrebbe essere presentata la domanda anche se lo strumento  in itinere (strumento adottato in via di approvazione)?
R: NO(cfr  risposta precedente)

D: Sono ammissibili i PTCP anche se solo adottati ed in fase di approvazione?
R: NO ( cfr risposta precedente)

D: Se il progetto che si intende candidare è all’interno di un V.I.A., e la data di approvazione del C.I.P.E. non è sufficiente per rientrare in tale termine, si può considerare valida la data del decreto regionale di approvazione del V.I.A.?
R: Se si tratta di un progetto diretto dovrebbe essere già realizzato da almeno tre anni. Altrimenti la data dei tre anni dovrebbe essere applicata all’efficacia amministrativa del provvedimento.

D: In riferimento al criterio 1 “Sviluppo territoriale sostenibile”, si chiede di conoscere se il termine di tre anni deve intendersi come criterio di partecipazione al concorso oppure come criterio che attribuisce un maggior premio in termine di punteggio. Il nostro intervento si è concluso quest’anno anche se è iniziato, con le sue fasi progettuali, almeno tre anni fa.
R: Si rimanda a quanto riportato nella risposta precedente.

D: Cosa si intende per efficacia amministrativa di un provvedimento?
R: Si intende che sia concluso il complessivo iter procedurale previsto per legge. Cioè, per esempio, che i piani siano stati adottati, approvati e resi efficaci dall’adeguamento degli strumenti urbanistici.

Nota:
Si evidenzia comunque che ferma restando la non candidabilità  ai fini  del Premio del Paesaggio di progetti che non rispondano pienamente ai requisiti formali previsti dal CoE, il MiBAC, per le attività di monitoraggio e di ricerca delle iniziative promosse in ambito territoriale, accoglie anche proposte che possono essere comunque  rappresentative delle  politiche virtuose avviate nei territori. Questi ultimi entreranno a far parte,  come per le precedenti edizioni, della banca dati / esperienze in fase di implementazione e sviluppo.